Titolo
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008.
Iter
Attuale
17 gen 2008 Esaminato in Aula Seduta n. 114 AULA

Storico
03 ott 2007 Annunziato Seduta n. 87 AULA
15 nov 2007 Assegnato per esame Commissione SECONDA
15 nov 2007 Assegnato per parere Commissione PRIMA
15 nov 2007 Assegnato per parere Commissione TERZA
15 nov 2007 Assegnato per parere Commissione QUARTA
15 nov 2007 Assegnato per parere Commissione QUINTA
15 nov 2007 Assegnato per parere Commissione SESTA
20 nov 2007 Parere espresso Commissione PRIMA Seduta n. 50 0100 Commissione PRIMA (Rubrica:
"""""""""""""" Famiglia, politiche sociali e autonomie locali
21 nov 2007 Annunzio assegnazione Seduta n. 100 AULA
27 nov 2007 Parere espresso Commissione QUARTA Seduta n. 64 0400 Commissione QUARTA
"""""""""""""" (Rubrica: lavori pubblici)
28 nov 2007 Parere espresso Commissione QUARTA Seduta n. 65 0400 Commissione QUARTA
"""""""""""""" (Rubrica: territorio e ambiente)
05 dic 2007 Parere espresso Commissione QUARTA Seduta n. 67 0400 Commissione QUARTA
"""""""""""""" (Rubrica: cooperazione - settore cooperative edilizie)
19 dic 2007 Esaminato in commissione Seduta n. 57 0600 Commissione SESTA
10 gen 2008 Parere espresso Commissione TERZA Seduta n. 59 0300 Commissione TERZA
10 gen 2008 Parere espresso Commissione QUARTA Seduta n. 70 0400 Commissione QUARTA
"""""""""""""" (Rubrica: turismo, comunicazioni e trasporti)
10 gen 2008 Esaminato in commissione Seduta n. 97 0200 Commissione SECONDA
10 gen 2008 Abbinamento con ddl 721; ddl 724; - VEDI ddl 665 Seduta n. 97 0200 Commissione
"""""""""""""" SECONDA
14 gen 2008 Parere espresso Commissione QUINTA Seduta n. 66 0500 Commissione QUINTA
14 gen 2008 Esaminato in commissione Seduta n. 98 0200 Commissione SECONDA
15 gen 2008 Esaminato in commissione Seduta n. 99 0200 Commissione SECONDA
16 gen 2008 Esaminato in commissione Seduta n. 100 0200 Commissione SECONDA
16 gen 2008 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 100 0200 Commissione SECONDA (Testo coordinato)
Ultimo Testo Cronologia Testi
                                          N. 665-721-724/A

              RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

              Onorevoli colleghi,

         la  manovra  finanziaria relativa al  triennio  2008-
       2010,  che si sottopone all'attenzione dell'Aula con  i
       due   provvedimenti  (bilancio  e  finanziaria),   trae
       spunto   dalla   necessità  di  azzerare   il   deficit
       tendenziale, che per l'anno 2008  pari a 2.034  milioni
       di  euro,  attraverso l'adozione di alcune  misure  che
       possono   riassumersi:  nell'acquisizione  di  maggiori
       entrate, nel contenimento della spesa e nel ricorso  al
       mercato  finanziario  per il reperimento  di  ulteriori
       risorse da destinare a spese produttive.

         Il bilancio a legislazione vigente.

         Il  bilancio  annuale di previsione per l'anno  2008,
       redatto  secondo  lo  schema  introdotto  dal  comma  6
       dell'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 1977  e
       successive  modifiche  ed  integrazioni,  presenta    a
       legislazione vigente, un totale delle entrate  e  delle
       spese pari a 24.081.530 migliaia di euro.

         Tra  le  entrate si distinguono entrate correnti  per
       14.185.083  migliaia  di  euro  ed  entrate  in   conto
       capitale  per  1.104.903  migliaia  di  euro.  L'avanzo
       finanziario    presunto   derivante   dalla    gestione
       dell'esercizio  2008  è  pari a 8.791.544  migliaia  di
       euro  di  cui  7.500.000 migliaia di euro  relativo  ai
       fondi  corrispondenti ai trasferimenti  dallo  Stato  e
       dalla Ue e degli altri fondi a destinazione vincolata.

         Le  spese correnti, al netto del fondo accantonamento
       avanzo,  sono  pari  a  14.115.119  migliaia  di  euro,
       mentre   le   spese  in  conto  capitale  ammontano   a
       8.499.452  migliaia  di euro. Il rimborso  di  prestiti
       incide per 225.415 migliaia di euro.

         Il   bilancio   a   legislazione  vigente   presenta,
       altresì,   (vedasi   il  quadro  generale   riassuntivo
       allegato  al  bilancio) un risparmio pubblico  (entrate
       correnti  meno  spese correnti) di 69.964  migliaia  di
       euro  e  un  saldo  netto da impiegare (differenza  tra
       entrate    finali   e   spese   finali),    al    netto
       rispettivamente  delle  entrate  per  l'accensione   di
       prestiti  pari  a zero e delle uscite del  rimborso  di
       quelli contratti in precedenza) di 225.415 migliaia  di
       euro.  I  risultati del bilancio a legislazione vigente
       non prevedono alcun ricorso al mercato finanziario.

         Le   azioni   risultati   dai  documento   finanziari
       presentati   dal  governo  finalizzate  a  colmare   il
       deficit   che   scaturisce   dal   quadro   tendenziale
       riportato   nel   DPEF  2008-2011   si   concretizzano,
       relativamente alle operazioni da attuare in  base  alla
       vigente    legislazione,    attraverso    i    seguenti
       interventi:

         a)  maggiori entrate per 730 milioni di euro (risorse
       relative    alla    valorizzazione    del    patrimonio
       immobiliare   che  non  si  prevedono   di   realizzare
       nell'anno 2007);

         b)  ulteriori  riduzioni di spesa che  riguardano  il
       contributo  a favore dell'AA.FF.DD per 30.500  migliaia
       di euro;

         c)  la  riduzione  della quota  di  compartecipazione
       regionale alla spesa sanitaria per 363.980 migliaia  di
       euro;  per  il  medesimo importo  è  previsto  apposito
       accantonamento   negativo  nella  tabella    A'   Fondi
       globali del disegno di legge finanziaria 2008;

         d)  la  riduzione  per 131.059 migliaia  di  euro  di
       interventi connessi a spese in conto capitale.  Con  la
       manovra  finanziaria,  le  risorse  acquisite  con   il
       ricorso  al  mercato  nel rispetto  delle  disposizioni
       vigenti  (articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre
       2003,  n.  350), saranno destinate al finanziamento  di
       tali interventi;

         e)  la  riduzione  dei fondi di riserva,  compresi  i
       fondi  relativi alle regolazioni contabili per  396.000
       migliaia   di   euro  da  ripristinare  nella   manovra
       contenuta nel disegno di legge della finanziaria.

         La  manovra  di  bilancio come  sopra  articolata  ha
       sostanzialmente  rideterminato  un   saldo   netto   da
       impiegare pari a 225.415 migliaia di euro per  il  2008
       ed   ha  raggiunto  l'obiettivo  dell'azzeramento   del
       fabbisogno tendenziale riportato dal DPEF 2008-2011.

         Il disegno di legge finanziaria

         La   manovra   contenuta   nel   disegno   di   legge
       finanziaria  si basa essenzialmente sulla necessità  di
       ripristinare  alcuni stanziamenti di bilancio  tali  da
       ricondurli    ai   valori   previsti   dalla    vigente
       legislazione     ovvero    all'effettivo     fabbisogno
       operativo.

         Il  recupero delle risorse è stimato, per l'esercizio
       finanziario 2008, in circa 297 milioni di euro, di  cui
       maggiori  entrate  finali per 250  milioni  di  euro  e
       riduzioni di spese per circa 47 milioni di euro.

         Nel  dettaglio,  le maggiori entrate sono  costituite
       dalla  previsione di gettito, nell'anno 2008, derivante
       dai   trasferimenti  statali,  previsti   dalla   legge
       finanziaria dello Stato per l'anno 2007, a  favore  dei
       soggetti  affidatari del servizio  di  smaltimento  dei
       rifiuti        urbani        effettuato        mediante
       termovalorizzazione,  per  250.000  migliaia  di  euro.
       Rimanendo  nell'ambito delle maggiori risorse derivanti
       dalla  manovra  finanziaria si contabilizzano,  fra  le
       minori    spese   finali,   riduzioni   di   precedenti
       autorizzazioni  legislative di spesa che  producono  un
       recupero di risorse per complessivi 46.307 migliaia  di
       euro,  di cui 121 migliaia di euro da riduzioni operate
       nella Tabella  H' per rideterminazione degli oneri  per
       contributi   ad  enti  e  associazioni  e  per   46.186
       migliaia  di euro dalla minore assegnazione di  risorse
       a   favore   dei  comuni  per  effetto  del  comma   16
       dell'articolo  1  del  disegno  di  legge   finanziaria
       2008.

         Va   evidenziato  che,  al  fine  di  aggiornare   le
       previsioni  contenute nel progetto di bilancio  2008  e
       nel  connesso disegno di legge finanziaria,  la  Giunta
       di     Governo     ha    successivamente     depositato
       all'Assemblea, in data 10 gennaio 2008,  i  disegni  di
       legge   nn. 721 e 723 riferentisi al  disegno di  legge
       finanziaria  e  722  e 724 riguardanti  il  disegno  di
       legge di bilancio.

         Va  sottolineato che i nuovi testi, per le  parti  di
       competenza,  sono  stati  inviati per  il  parere  alle
       competenti Commissioni legislative di merito,  pur  nel
       ridotto     spazio     temporale    derivante     dalle
       determinazioni  della  Conferenza  dei  Presidenti  dei
       Gruppi parlamentari e dalle necessità di approvare,  in
       tempi  rapidi,  i  disegni di  legge,  per  scongiurare
       l'esercizio provvisorio del bilancio.

         Ai  documenti originari,  in particolare, sono  state
       inserite    le    necessarie   variazioni   discendenti
       dall'applicazione delle leggi regionali  nel  frattempo
       approvate dall'Assemblea:

         1)   legge   regionale  5  dicembre   2007,   n.   23
       concernente   Modifiche ed integrazioni all'articolo  6
       della   legge  regionale  28  dicembre  2004,  n.   17.
       Disposizioni    in    materia   di    Commissione    di
       conciliazione', con la quale, tra l'altro,  sono  stati
       autorizzate maggiori spese per gli esercizi  finanziari
       2008  e  2009, rispettivamente di 250 migliaia di  euro
       annui (capitoli 108555 e 108556);

         2)  legge  regionale 5 dicembre 2007, n.  24  recante
       norme  per  la   Stabilizzazione del personale  addetto
       alla  catalogazione dei beni culturali della  Regione',
       con la quale è previsto un onere continuativo annuo  di
       13.000  migliaia  di  euro, che  trova  momentaneamente
       allocazione   in  un  apposito  fondo  iscritto   nella
       rubrica  Bilancio e Tesoro', (capitolo 212033);

         3)   legge   regionale  5  dicembre   2007,   n.   25
       concernente    Interventi  a  favore   delle   attività
       teatrali'  che  reca effetti finanziari  per  gli  anni
       2008 e 2009;

         4)  legge  regionale 5 dicembre 2007, n.  26  recante
        Provvedimenti in favore delle famiglie  delle  vittime
       del  mare'  laddove  si rinvia alla tabella   G'  della
       legge  finanziaria la quantificazione degli  oneri  per
       gli   esercizi   finanziari  2008-2009-2010   (capitolo
       348102).

         Inoltre, si è provveduto ad effettuare:

         a)  variazioni compensative per definire il  percorso
       contabile  già avviato con l'approvazione  della  legge
       regionale 19 aprile 2007, n. 11, recante norme  per  il
        Riordino  delle aziende autonome termali di Sciacca  e
       Acireale'  con  la quale si dispone,  tra  l'altro,  il
       passaggio  in un ruolo speciale regionale del personale
       in   servizio  presso  le  aziende  medesime  (capitoli
       108142 e 108143, 108144);

         b)   adeguare  gli  stanziamenti  per  consentire  il
       pagamento  di  quote associative connesse  all'adesione
       della    Regione   ad   alcuni   organismi   nazionali,
       comunitari etc.( capitoli 104520,105702,105701);

         c)  adeguare lo stanziamento al fine di consentire la
       salvaguardia   dei   beni   demaniali    ed    immobili
       patrimoniali  della  Regione  (capitolo   508006)   non
       transitati     nel    fondo    immobiliare     previsto
       dall'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2004;

         d)  adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli
       a  seguito di concessione di assensi rilasciati dopo il
       1  ottobre  2007 ai sensi dell'articolo 11 della  legge
       regionale n. 47 del 1977;

         e)   adeguamento  degli  stanziamenti  dei   capitoli
       relativi  al  trattamento economico del personale,  per
       il  triennio  2008-2010, in relazione  alle  variazioni
       apportate   per   effetto  dei   rinnovi   contrattuali
       dell'area  dirigenziale nonché, per quanto riguarda  il
       comparto  non  dirigenziale sia a  tempo  indeterminato
       che    a   tempo   determinato,   ai   maggiori   oneri
       autorizzati;

         f)  a  seguito  dell'applicazione del CCRL  dell'area
       dirigenziale   degli  stanziamenti di  alcuni  capitoli
       inerenti gli stipendi del personale dirigenziale;

         g)   adeguamento  dei  fondi  per  la  contrattazione
       economica  biennale  del personale  con  qualifica  non
       dirigenziale    della   Regione   e    del    personale
       dirigenziale relativo agli enti sottoposti a  vigilanza
       da parte dell'amministrazione regionale;

         h)  adeguamento  del  fondo  da  utilizzarsi  per   i
       coofinanziamenti  regionali, per  obblighi  discendenti
       da specifiche norme nazionali;

         i)  adeguamento degli stanziamenti di bilancio  e  di
       alcuni  capitoli  relativi  ai  limiti  d'impegno   per
       esigenze   scaturenti   dall'allineamento'  alle   rate
       consolidate  di  alcuni  capitoli  relativi  ai  limiti
       d'impegno.

         Per  quanto  riguarda  le variazioni  apportate  alle
       tabelle allegate al disegno di legge finanziaria  2008,
       si  segnala in particolare che si è tenuto conto  degli
       effetti  finanziari, in termini di risparmio di  spesa,
       scaturente  dalla  disposizione in atto  contenuta  nel
       predetto  disegno di legge relativa agli interventi  in
       favore  degli  enti  locali.  Il  Governo  ha  ritenuto
       inoltre  opportuno  prevedere  un  accantonamento   nel
       fondo  globale di parte corrente finalizzato al credito
       d'imposta  per  investimenti  e  crescita  dimensionale
       delle   imprese.   E'  stato  altresì  previsto   nella
       specifica tabella  L' un nuovo limite d'impegno per  la
       definizione  del contenzioso tra Regione  e  Snam  Rete
       Gas.

            Le   note  di  variazioni  al  bilancio  ed   alla
       finanziaria hanno inoltre considerato la previsione  di
       un  maggiore  gettito di entrata connesso  al  prelievo
       fiscale  dovuto  sugli apparecchi e congegni  di  gioco
       (capitolo  1614)  per  effetto del  positivo  andamento
       dell'   entrata   medesima  registrato   negli   ultimi
       esercizi finanziari.

         Dal  lato  della spesa sono state inserite  ulteriori
       variazioni   al  fine  di  ottemperare  a   particolari
       esigenze  collegate ad alcuni interventi di  preminente
       rilevanza.  Si citano, in particolare, gli  adeguamenti
       sugli  stanziamenti previsti dalle leggi regionali  per
       il  settore  teatrale e del cinema,  gli  aggiornamenti
       delle   previsioni  per  gli  interventi  previsti   in
       materia  di  turismo, ESA, IRVV, consorzi di  bonifica,
       la    destinazione   di   maggiori   risorse   per   la
       realizzazione  di  opere pubbliche e di  consolidamento
       di   centri   situati   in  zone   franose   attraverso
       l'utilizzo  di  parte delle risorse già destinate  alla
       realizzazione   di  interventi  per   opere   marittime
       comunque    finanziate   con   risorse   extraregionali
       (capitoli 672013, 672008).

         Si    evidenzia    inoltre   che   in    applicazione
       dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre  2007,
       n.  27  le agevolazioni, di cui all' articolo 11  della
       1egge    regionale   n.   11   del    2005,    relative
       all'erogazione  dei contributi in favore  dei  consorzi
       garanzia  fidi  per  concorso interessi,  si  intestano
       esclusivamente al dipartimento finanze.

         L'effetto  complessivo  delle  nuove  quantificazioni
       non  comporta  oneri aggiuntivi rispetto a  quelli  già
       iscritti in bilancio.

         L'equilibrio  finanziario  della  manovra   nel   suo
       complesso,   si   realizza  con  una  riduzione   dello
       stanziamento   del   capitolo  219205   relativo   alle
       restituzioni  e  rimborsi di imposte  indirette  (spese
       obbligatorie) di 20.553 milioni di euro.

         Le  modifiche  che vengono introdotte  nelle  tabelle
       della  finanziaria comportano un incremento complessivo
       della manovra di poco più 10.000 migliaia di euro.

         Le   maggiori   entrate  che  vengono   iscritte   si
       riferiscono,   come   già  rilevato,   al   Cap.   1614
        Prelievo .sugli  apparecchi e congegni  di  gioco   la
       cui   dotazione  passa  da  una  previsione  di   1.000
       migliaia  di euro ad una previsione di 20.000  migliaia
       di  euro  sempre per il 2008 con un incremento  appunto
       di 19.000 migliaia di euro.

         Va  sottolineato  che  la manovra  finanziaria,  come
       modificata   nelle  successive  note   di   variazione,
       autorizza un ricorso al mercato finanziario pari,   per
       il 2008,  a 774,720 migliaia di euro

         A  tal proposito occorre precisare che, in seguito al
       dibattito  sviluppatosi in Commissione, e recependo  le
       osservazioni      poste      dall'Ufficio      bilancio
       dell'Assemblea,  è  stato  approvato  ed  inserito  nel
       testo  esitato  per l'Aula, un emendamento  governativo
       che   esclude,  tra  gli  interventi  finanziabili  con
       l'indebitamento,   le   misure  per   cofinanziare   il
       programma  operativo dei fondi europei, 2007-2013;  per
       analoghe  valutazioni  è stata  inoltre  soppressa   la
       tabella  M  che riportava una serie di interventi   non
       rispondenti ai criteri stabiliti dalla legge 350/2003.

         In  ordine  alla  maggiore spesa sanitaria,  gravante
       sul   bilancio  regionale,  quantificata   in   363.980
       migliaia di euro per il 2008, va sottolineato  che,  in
       esito   alla   approfondita  discussione  svoltasi   in
       Commissione,  al testo originario è stato approvato  un
       emendamento  governativo,  sostitutivo  dell'originario
       c.   23   dell'articolo   1  del   disegno   di   legge
       finanziaria,  che  destina alle  suddette  finalità  le
       entrate   derivanti  dal  gettito  delle   accise   sui
       prodotti petroliferi discendenti dalla definizione  del
       contenzioso  istaurato con lo Stato per  l'applicazione
       del  comma  832  della finanziaria nazionale  dell'anno
       scorso.

         Ritengo   opportuno   rilevare   che   le   modifiche
       ulteriori  apportate  dalla Commissione  ai  testi  dei
       documenti   finanziari  all'esame  hanno   recepito   e
       confermato  la caratterizzazione di contenimento  della
       spesa,  di  razionalizzazione dei suddetti  disegni  di
       legge  con  il contributo di tutte le parti  politiche,
       in    un  confronto  che  è  stato  proficuo  e  sempre
       costruttivo.


              DISEGNO DI LEGGE  DELLA II COMMISSIONE

         Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno
                                 2008

                                Art. 1.
                        Risultati differenziali
                         e ricorso al mercato

         1.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  b),
       della  legge  regionale  27  aprile  1999,  n.  10,   e
       considerati gli effetti della presente legge, il  saldo
       netto  da  finanziare per l'anno 2008 è determinato  in
       termini di competenza in 537.954 migliaia di euro.

         2.  Tenuto  conto degli effetti della presente  legge
       sul  bilancio  pluriennale a legislazione vigente,  per
       l'anno  2009 è determinato un saldo netto da finanziare
       pari  a 26.776 migliaia di euro, mentre per l'anno 2010
       è  determinato  un  saldo netto da  finanziare  pari  a
       63.893 migliaia di euro.



         3.  L'Assessorato  regionale  del  bilancio  e  delle
       finanze   è   autorizzato   ad  effettuare   operazioni
       finanziarie   per  il  finanziamento  di   investimenti
       coerenti  con  l'articolo 3, comma 18, della  legge  24
       dicembre  2003,  n.  350, per un ammontare  complessivo
       pari   a  774.720  migliaia  di  euro  per  l'esercizio
       finanziario  2008  e  241.000  migliaia  di  euro   per
       ciascuno degli anni 2009 e 2010.

         4.  Per  l'esercizio finanziario 2008  continuano  ad
       applicarsi  le  disposizioni previste  dall'articolo  2
       della legge regionale 30 gennaio 2006, n. l.

                                Art. 2.
               Disposizioni in materia di residui attivi

         1.    Le   entrate   accertate   contabilmente   fino
       all'esercizio 2006 a fronte delle quali, alla  chiusura
       dell'esercizio  2007,  non  corrispondono  crediti   da
       riscuotere  nei  confronti  di  debitori  certi,   sono
       eliminate  dalle  scritture  contabili  della   Regione
       dell'esercizio medesimo.

         2.   Con   decreto  del  ragioniere  generale   della
       Regione,     su     indicazione    delle     competenti
       amministrazioni,  si  procede all'individuazione  delle
       somme  da  eliminare ai sensi del  comma  1.  Copia  di
       detto  decreto è allegata al rendiconto generale  della
       Regione per l'esercizio finanziario 2007.

         3.  Qualora, a fronte delle somme eliminate  a  norma
       del  comma 1, sussistano eventuali crediti, si provvede
       al  loro  accertamento all'atto della  riscossione  con
       imputazione  al  conto della competenza dei  pertinenti
       capitoli di entrata.

                                Art. 3.
            Disposizioni in materia di residui passivi e di
                            residui perenti

         1.  Le  somme  perenti  agli  effetti  amministrativi
       relative   ad   impegni  assunti   fino   all'esercizio
       finanziario 1997, non reiscritte in bilancio  entro  la
       chiusura   dell'esercizio   finanziario   2007,    sono
       eliminate  dalle  scritture  contabili  della   Regione
       dell'esercizio medesimo.

         2.  Con  successivi  decreti del ragioniere  generale
       della   Regione  si  procede  all'individuazione  delle
       somme  da  eliminare ai sensi del  comma  1.  Copia  di
       detti  decreti è allegata al rendiconto generale  della
       Regione per l'esercizio finanziario 2007.

         3.  Gli  impegni di parte corrente assunti  a  carico
       del  bilancio della Regione fino all'esercizio  2006  e
       quelli  di  conto  capitale assunti fino  all'esercizio
       2005,  per  i  quali alla chiusura dell'esercizio  2007
       non     corrispondono    obbligazioni    giuridicamente
       vincolanti,  sono  eliminati dalle scritture  contabili
       della Regione dell'esercizio medesimo.

         4.  Le  disposizioni di cui ai commi 1  e  3  non  si
       applicano  alle spese per esecuzione di  opere  qualora
       il  progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e  gli
       enti  appaltanti abbiano già adottato le  deliberazioni
       che  indicono  la  gara,  stabilendo  le  modalità   di
       appalto.
         5.  Con  successivi  decreti del ragioniere  generale
       della   Regione,   su  indicazione   delle   competenti
       amministrazioni,  si  procede all'individuazione  delle
       somme  da  eliminare ai sensi del  comma  3.  Copia  di
       detti  decreti è allegata al rendiconto generale  della
       Regione per l'esercizio finanziario 2007.

         6.  Qualora, a fronte delle somme eliminate ai  sensi
       dei  commi 1 e 3, sussista ancora l'obbligazione  della
       Regione  e,  nel caso di somme eliminate ai  sensi  del
       comma 1, sia documentata l'interruzione dei termini  di
       prescrizione, si provvede al relativo pagamento con  le
       disponibilità dei capitoli aventi finalità  analoghe  a
       quelli su cui gravavano originariamente le spese o,  in
       mancanza  di  disponibilità,  mediante  iscrizione   in
       bilancio  delle  relative  somme,  da  effettuarsi  con
       successivi   decreti  del  ragioniere  generale   della
       Regione  ai  sensi degli articoli 7 e 8 della  legge  5
       agosto   1978,   n.  468  e  successive  modifiche   ed
       integrazioni  e dell'articolo 47 della legge  regionale
       7 agosto 1997, n. 30.

         7.  Le disposizioni contenute dal precedente articolo
       2    e   dal  presente  articolo  si  applicano   anche
       all'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

                                Art. 4.
                        Accantonamento negativo

         1.   In   relazione  all'accertamento  delle  entrate
       destinate   al  finanziamento  del  servizio   per   il
       trattamento  ed  utilizzo, mediante termovalorizzatori,
       della  frazione  dei  rifiuti  urbani  al  netto  della
       raccolta   differenziata  prodotta  nei  comuni   della
       Regione,   è   disposto  uno  specifico  accantonamento
       negativo  previsto  nella  tabella   A'  allegata  alla
       presente legge. Il ragioniere generale della Regione  è
       autorizzato  ad  iscrivere, con proprio  provvedimento,
       le   relative   somme   ai  pertinenti   capitoli   del
       corrispondente accantonamento positivo.

                                Art. 5.
           Attuazione articolo 1, comma 832, della legge 27
                         dicembre 2006, n. 296

         1.     Le     entrate    derivanti    dall'attuazione
       dell'articolo  1,  comma 832, della legge  27  dicembre
       2006,   n.  296,  discendenti  dalla  definizione   del
       contenzioso  instaurato con lo Stato per l'applicazione
       del  medesimo  comma, sono destinate, con  decreto  del
       ragioniere  generale  della Regione,  al  finanziamento
       della  maggiore spesa prevista dall'articolo  1,  comma
       830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

                                Art. 6.
             Assegnazioni in favore delle autonomie locali

         1.     Nelle    more    della    definizione    della
       compartecipazione  dei comuni al  gettito  dell'imposta
       sul   reddito   delle  persone  fisiche  riscossa   nel
       territorio   della   Regione,  da  attuare   ai   sensi
       dell'articolo  1, commi da 189 a 193,  della  legge  27
       dicembre  2006, n. 296, per il triennio  2008-2010,  le
       assegnazioni  annuali  in favore  dei  comuni,  per  lo
       svolgimento delle funzioni amministrative conferite  in
       base  alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno
       allo   sviluppo,   sono   quantificate   nella   misura
       stabilita   dall'articolo  8,  comma  1,  della   legge
       regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una  o
       più  soluzioni,  e  sono destinate, per  i  comuni  con
       popolazione  superiore a 5.000 abitanti, ad  esclusione
       dei  comuni  delle  isole minori,  per  una  quota  non
       inferiore  al  7,5 per cento con obbligo di  incremento
       annuale  della  stessa di almeno lo  0,5  per  cento  o
       nella   maggiore  misura  che  sarà  deliberata   nella
       conferenza   Regione-Autonomie  locali,  a   spese   di
       investimento.  Qualora entro la chiusura dell'esercizio
       finanziario  2008 non viene definita  la  misura  della
       predetta  compartecipazione,  stabilita  tenendo  conto
       dell'equilibrio  economico  finanziario  del   bilancio
       della  Regione, l'assegnazione in favore dei  comuni  è
       stabilita in 780.000 migliaia di euro.

         2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1  è
       effettuata  ai sensi dell'articolo 76, comma  1,  della
       legge  regionale  26 marzo 2002, n. 2  e  dell'articolo
       21,  comma 17, della legge regionale 22 dicembre  2005,
       n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

         3.   L'iscrizione   in   bilancio   e   la   relativa
       erogazione, al netto delle quote destinate a  spese  di
       investimento   e  di  quelle  destinate  a   specifiche
       finalità   in   base  alla  legislazione   vigente,   è
       effettuata  tenendo  conto delle disposizioni  previste
       dall'  articolo  18  della legge regionale  5  novembre
       2004, n. 15.

         4.   Per   il  triennio  2008-2010,  le  assegnazioni
       annuali  in  favore delle province, per lo  svolgimento
       delle  funzioni amministrative conferite in  base  alla
       legislazione  vigente  ed  a titolo  di  sostegno  allo
       sviluppo,  sono determinate detraendo allo stanziamento
       previsto  nel  bilancio regionale per l'anno  2001,  la
       somma    corrispondente   al   trattamento    economico
       fondamentale,   accessorio  ed   oneri   riflessi   del
       personale  delle soppresse aziende autonome provinciali
       per  l'incremento turistico di cui agli articoli   5  e
       10  della  legge regionale 15 settembre  2005,  n.  10,
       transitato  alla  Regione  e  l'importo  relativo  alle
       entrate  accertate  dalle stesse nel secondo  esercizio
       antecedente  a  quello  di  riferimento  a  titolo   di
       imposta  sulle  assicurazioni di  cui  all'articolo  10
       della  legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive
       modifiche   ed  integrazioni.  Sulla  base   dei   dati
       comunicati,  in base alle risultanze dei rendiconti  da
       ciascuna  provincia  regionale,  entro  trenta   giorni
       dalla  data di entrata in vigore della presente  legge,
       al  dipartimento regionale delle finanze e del credito,
       la   ragioneria  generale  provvede  alle   conseguenti
       variazioni  di bilancio. Ciascuna provincia  destina  a
       spese  d'investimento una quota pari ad almeno  il  7,5
       per  cento  con  l'obbligo di incremento annuale  della
       stessa  di  almeno  lo 0,5 per cento  o  nella  maggior
       misura  che  sarà deliberata nella Conferenza  Regione-
       Autonomie locali.

         5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4  è
       effettuata,  secondo le modalità previste dall'articolo
       76, comma l, della legge regionale 26 marzo 2002, n.  2
       e successive modifiche ed integrazioni.

         6.  All'articolo  76 della legge regionale  26  marzo
       2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

          12.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2008,  a
       valere  sulle  risorse di cui al presente  articolo,  è
       costituito  un apposito fondo con vincolo di  specifica
       destinazione,  cui confluisce una quota  non  inferiore
       al  25  per  cento delle predette risorse, da ripartire
       con  le  modalità  di  cui  al  comma  1  del  presente
       articolo,  a  favore dei comuni, per gli interventi  in
       materia   di   diritto   allo  studio   ed   assistenza
       scolastica   nonché  per  interventi  in   favore   dei
       soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986,  n.
       22 e successive modifiche ed integrazioni'.
         7.   L'Assessore  regionale  per  la   famiglia,   le
       politiche  sociali e le autonomie locali,  con  proprio
       decreto da adottarsi previa deliberazione della  Giunta
       di  Governo, determina le modalità di funzionamento  ed
       i  componenti della segreteria di cui all'articolo  43,
       comma  6,  della legge regionale 7 marzo  1997,  n.  6,
       come   modificato   dall'articolo   100   della   legge
       regionale 26 marzo 2002, n. 2.

         8.  Agli oneri di cui al comma 7 e a quelli necessari
       per   il   funzionamento  della   Conferenza   Regione-
       Autonomie   locali   si  provvede   con   parte   delle
       disponibilità  del  capitolo  183303   Fondo   per   le
       Autonomie  locali'  di cui all'articolo  29,  comma  1,
       della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2.

         9.  Una quota pari al 30 per cento dei fondi previsti
       dall'articolo  76,  comma 4, della legge  regionale  26
       marzo  2002,  n. 2, è destinata alle finalità  previste
       dall'  articolo  4  della legge regionale  31  dicembre
       2007, n. 27.

         10.  Dopo  il  comma 2 dell'articolo 98  della  legge
       regionale  28  dicembre 2004,  n.  17,  è  aggiunto  il
       seguente:

          3.  Per i rapporti definiti alla data di entrata  in
       vigore della presente legge è riservata una quota  pari
       a  2.000  migliaia di euro da ripartire in  proporzione
       al   debito   accertato,  a  valere  sui  fondi   delle
       autonomie locali'.

         11.  Per gli interventi previsti dalla delibera della
       Giunta  regionale n. 440 del 13 novembre 2007, al  fine
       di   garantire   la  copertura  finanziaria   per   gli
       interventi   di   somma  urgenza  già  effettuati   con
       ordinanze  dei  sindaci ed accertati  dal  dipartimento
       regionale   della  protezione  civile,  è   autorizzata
       l'assegnazione di 3.000 migliaia di euro a  valere  sui
       fondi  previsti dall'articolo 76, comma 4, della  legge
       regionale 26 marzo 2002, n. 2.

         12.   All'articolo  17  della  legge   regionale   28
       dicembre  2004,  n. 17, al comma 1 le parole   del  2,5
       per  cento'  sono  cassate ed è  aggiunto  il  seguente
       comma:

          2.  Per  le finalità di cui al comma 1, a  decorrere
       dall'esercizio  finanziario  2008,  è  autorizzata   la
       spesa di 1.650 migliaia di euro'.

                               Art.  7.
              Differimento del termine per la definizione
                   delle pratiche sanatoria edilizia

         1.   Al   comma  1  dell'  articolo  46  della  legge
       regionale  8 febbraio 2007, n. 2, le parole   entro  il
       31  dicembre 2007' sono sostituite con le parole  entro
       il 31 dicembre 2008'.

                                Art. 8.
                   Trattamento economico accessorio

         1.  Entro  trenta  giorni dalla  pubblicazione  della
       presente legge il trattamento economico accessorio  dei
       contratti  in essere stipulati dai dirigenti  regionali
       con   i   responsabili  delle  strutture   di   massima
       dimensione   della  Regione  deve  essere   rinegoziato
       tenendo   conto  degli  importi  assegnati  a   ciascun
       dipartimento,   ufficio   di   diretta   collaborazione
       all'opera  del Presidente o dell'Assessore  ed  ufficio
       speciale  a  seguito  del riparto effettuato  ai  sensi
       dell'articolo 66 del contratto collettivo regionale  di
       lavoro  del personale con qualifica dirigenziale  della
       Regione e degli enti di cui all'articolo l della  legge
       regionale  15  maggio 2000, n. 10, per  il  quadriennio
       giuridico  2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003
       e 2004-2005.

                                Art. 9.
                       Oneri  salario accessorio

         1.  Al  comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale
       1  febbraio 2006, n. 4, dopo  la parola  tabelle'  sono
       inserite   le  seguenti:   A  decorrere  dall'esercizio
       2007,  in  coerenza  con  i  contratti  collettivi,  si
       provvede  annualmente  con  appositi  stanziamenti,  da
       iscrivere  nella  legge  di approvazione  del  bilancio
       della Regione, per la dotazione separata relativa  agli
       oneri  salariali accessori. Le erogazioni  a  tal  fine
       contrattualizzate  per  l'anno  2006,  prioritariamente
       finalizzate  all'erogazione  di  servizi  di   pubblico
       interesse   per  l'erogazione  di  servizi  all'utenza,
       trovano  conferma  nelle  disponibilità  esistenti  nel
       relativo esercizio finanziario.


                               Art. 10.
                          Cittadini disabili

         1.  Le  province regionali e i comuni della  Regione,
       devono  assicurare locali, personale, ausili tecnici  e
       mezzi  indispensabili per l'esercizio delle  rispettive
       funzioni ai cittadini disabili, di cui all'articolo  3,
       commi  1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
       chiamati  a  cariche  elettive  o  a  incarichi  presso
       organi  istituzionali. All'onere del presente  articolo
       si  provvede  mediante parte delle disponibilità,  sino
       alla  misura  dell'  1   per cento  del  fondo  per  le
       autonomie locali.

                               Art. 11.
              Agenzia regionale per i rifiuti e le acque

         1.  All'articolo 7 della legge regionale 22  dicembre
       2005,  n.  19  e  successive modifiche ed  integrazioni
       sono apportate le seguenti modifiche:

         a)   al  comma  1  sono  soppresse  le  parole   Ente
       strumentale della Regione';

         b)  al  comma  2  le parole da  ed è posta '  sino  a
        indirizzi   programmatici'   sono   sostituite   dalle
       seguenti: il   Presidente  della  Regione   fissa   con
       proprie    direttive   gli   indirizzi    programmatici
       dell'attività     dell'Agenzia     avvalendosi      del
       dipartimento   regionale   del   bilancio   e   tesoro,
       ragioneria generale della Regione, che verifica in  via
       successiva  il  rispetto di detti  indirizzi  da  parte
       dell'Agenzia nell'esercizio della propria attività';

         c)  al  comma  9,  lettera b), dopo  le  parole   del
       decreto  legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502'  sono
       aggiunte  le  seguenti  , sostituendo il direttore  con
       il Presidente dell' Agenzia';

         d)  al  comma 11 le parole  salve le disposizioni  di
       cui   al  presente  articolo,'  sono  sostituite  dalle
       parole     ed   alle   competenze   dei   suoi   organi
       collegiali';

         e)  alla  fine  del comma 11 è aggiunto  il  seguente
       periodo   A  tal  fine il Presidente della  Regione  si
       avvale  del dipartimento regionale del bilancio  e  del
       tesoro, ragioneria generale della Regione'.

                               Art. 12.
                           Protezione civile

           1.  Il  dipartimento regionale  del  personale,  in
       attuazione  del comma 553 dell'articolo 2  della  legge
       24  dicembre  2007, n. 244, è autorizzato  a  procedere
       all'inquadramento   del   personale   individuato   dal
       medesimo  comma, anche in soprannumero,  nel  ruolo  di
       cui  agli  articoli  5  e 6 della  legge  regionale  15
       maggio 2000, n. 10.

         2.  Agli  oneri  discendenti dall'  applicazione  del
       comma   1,   valutati,   a   decorrere   dall'esercizio
       finanziario  2008,  in 4.700 migliaia  di  euro  annui,
       comprensivi  del salario accessorio ed  oneri  sociali,
       si  provvede, per l'esercizio finanziario 2008 mediante
       riduzione  di pari importo della spesa autorizzata  con
       il  comma  4 dell' articolo 1 della legge regionale  21
       agosto   2007,  n.  15.  Per  gli  esercizi  finanziari
       successivi  la  relativa  spesa  trova  riscontro   nel
       bilancio  pluriennale della Regione  2008-2010,  U.P.B.
       4.2.1.5.2.

         3.   Con   decreto  del  ragioniere  generale   della
       Regione,   su  proposta  del  dirigente  generale   del
       dipartimento  personale,  sono  apportate  al  bilancio
       della Regione le conseguenti variazioni.

         4.  Per  le finalità previste dall'articolo  7  della
       legge  regionale 31 agosto 1998, n. 14,  è  autorizzata
       per  l'esercizio  finanziario 2008,  la  spesa  di  250
       migliaia di euro.

                               Art. 13.
               Procedure per l'assunzione del personale

         1.  E'  fatto  obbligo  alle  società  costituite   o
       partecipate  dalla  Regione,  dalle  province   e   dai
       comuni,   il   cui  capitale  risulti   a   maggioranza
       pubblica,  il  rispetto  delle  procedure  di  evidenza
       pubblica  imposte agli enti locali per l'assunzione  di
       personale.

                               Art. 14.
                Programmazione fondi europei 2007-2013

         1.  Per  ciascuna  misura e per  ciascun  asse  degli
       interventi  previsti  nel  Programma  operativo-Sicilia
       2007-2013, il Governo regionale annualmente pubblica  e
       relaziona     all'Assemblea    regionale     siciliana,
       congiuntamente  all'esame del DPEF, sullo  stato  degli
       impegni   di   spesa  pubblica  e  dei   corrispondenti
       pagamenti  avvenuti  rispetto ai  livelli  previsti,  i
       beneficiari  dei  fondi erogati e  la  tipologia  degli
       interventi  attivati,  nonché ogni  altro  elemento  di
       conoscenza   e   valutazione   sia   quantitativo   che
       qualitativo del programma.




                               Art. 15.
          Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei
                               detenuti

         1.  All'articolo 33 della legge regionale  19  maggio
       2005,  n.  5  e  successive modifiche ed  integrazioni,
       sono apportate le seguenti modifiche:

         a)  alla lettera a) del comma 3, dopo le parole   nel
       territorio  siciliano' aggiungere le seguenti   la  sua
       attività  è  rivolta  anche ai detenuti  siciliani  che
       scontano  la pena al di fuori del territorio  regionale
       e/o   nel   caso   in   cui  essi   abbiano   richiesto
       l'intervento del Garante durante la loro detenzione  in
       Sicilia  e  nella  località  di  destinazione  non  sia
       presente  la  figura del Garante regionale dei  diritti
       dei detenuti';

         b)   al   comma   6  dopo  le  parole   funzionamento
       dell'ufficio' aggiungere le seguenti  e per ogni  altra
       iniziativa  di  pertinenza  promossa  dal  Garante  ivi
       comprese  le  attività  di assistenza  e  comunicazione
       istituzionalmente previste'.

         2.  L'Assessorato  regionale della cooperazione,  del
       commercio,    dell'artigianato    e    della     pesca,
       relativamente alla presentazione delle istanze e  delle
       istruttorie  di  cui  alla legge  regionale  19  agosto
       1999, n. 16, si avvale dell'ufficio del Garante per  la
       tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

         3.  Per  le  finalità di cui alla legge regionale  19
       settembre  1999,  n.  16, è autorizzata,  per  ciascuno
       degli  esercizi finanziari  2008, 2009 e 2010, la spesa
       annua di 500 migliaia di euro.

         4.   Al   personale  regionale  con   qualifica   non
       dirigenziale in servizio presso l'ufficio  del  Garante
       per  la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti  e
       per  il loro reinserimento sociale, si applica, per  il
       trattamento  accessorio, l'articolo  88  del  contratto
       collettivo  regionale di lavoro, quadriennio  giuridico
       2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

                               Art. 16.
                           Revoca contributi

         1.   I contributi concessi, a qualsiasi titolo, dalla
       Regione  sono revocati qualora sia accertata, a  carico
       dei    soggetti   beneficiari   evasione   fiscale    e
       contributiva.

                               Art. 17.
                       Costituzione parte civile

         1.  Fermo restando il diritto della Regione  e  degli
       enti  di  cui  all'articolo 1 della legge regionale  30
       aprile  1991,  n. 10, di costituirsi parte  civile  nei
       confronti  di  qualunque cittadino  imputato  di  reati
       connessi  all'associazione  mafiosa,  è  fatto  obbligo
       alle    amministrazioni  di  cui  sopra  di  promuovere
       azioni  civili  di  risarcimento di  danni  quando  sia
       intervenuta  sentenza  penale di  condanna  passata  in
       giudicato   riguardante   pubblici   amministratori   o
       dipendenti delle amministrazioni medesime.

                               Art. 18.
            Riscossione agevolata dei crediti della Regione

         1.  Il termine per la presentazione delle istanze per
       accedere   alla  definizione  agevolata   dei   crediti
       vantati  dalla Regione in materia di beni  demaniali  e
       patrimoniali,  ai  sensi dell'articolo  6  della  legge
       regionale   28  dicembre  2004,  n.   17  e  successive
       modifiche  ed  integrazioni, è prorogato al  30  giugno
       2008'.

                               Art.  19.
                 Modifica scadenza - limite di impegno

         1.  Alla  tabella  L' allegata alla legge 28 dicembre
       2004,  n.  17,  l'anno terminale  2019' del  limite  di
       impegno  di 4.067 migliaia di euro autorizzato  per  le
       finalità   della  legge  9  agosto  2002,  n.   178   e
       successive   modifiche,  U.P.B.   2.2.2.6.6,   capitolo
       542946, è sostituito con l'anno  2013'.

                               Art.  20.
                  Tabella H - Modifica denominazione

         1.  All'U.P.B.  2.3.1.3.2, capitolo 148102,  dopo  le
       parole   Contributo  per le spese di  funzionamento  ai
       consorzi   agrari  funzionanti  in  regime   ordinario'
       aggiungere  le  parole   e  specificatamente   per   il
       Consorzio   agrario   di  Palermo   per   le   finalità
       dell'articolo  29 del Regolamento CE n.  1698/2005  del
       Consiglio  del  20  settembre 2005  sul  sostegno  allo
       sviluppo  rurale  da parte del fondo  europeo  agricolo
       per lo sviluppo rurale (FEARS)'.

                               Art. 21.
                    Enoteca regionale della Sicilia

         1.  Nell'ambito  del  programma annuale  di  attività
       istituzionale, l'Istituto regionale della  vite  e  del
       vino  è  autorizzato ad erogare un contributo annuo  da
       destinare  alle  sedi Enoteca regionale  della  Sicilia
       occidentale  e della Sicilia orientale, a valere  sulla
       disposizione finanziaria assegnata all'Istituto per  le
       finalità  di  cui all'articolo 5, comma 4, della  legge
       regionale 2 agosto 2002, n. 5.

                               Art. 22.
                    Programmazione opere pubbliche

         1.  In  deroga  a  quanto disposto  dall'articolo  14
       della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, come  sostituito
       dall'articolo  8 della legge regionale 2  agosto  2002,
       n.  7  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per
       l'anno  2008 il programma triennale e l'elenco  annuale
       delle    opere    pubbliche   sono    adottati    anche
       separatamente   dall'approvazione   del   bilancio   di
       previsione e comunque entro il 30 giugno 2008.

                               Art. 23.
           Attività di studio, progettazione, direzione dei
                         lavori ed accessorie

         1.  Dopo il comma 11 dell'articolo 17 della legge  11
       febbraio  1994,  n. 109, come sostituito  dall'articolo
       11  della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e  succes
       sive  modifiche ed integrazioni è aggiunto il  seguente
       comma:

          11  bis.  Nelle  gare ad evidenza pubblica  e  nelle
       procedure  negoziate per l'affidamento degli  incarichi
       professionali di cui ai commi 10 e 11, sono escluse  le
       offerte   che   presentano  un  ribasso   dell'onorario
       superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla  media
       di tutte le offerte ammesse'.

                               Art. 24.
                Piano regionale dell'offerta formativa

         1.   Per   il   finanziamento  del   Piano  regionale
       dell'offerta formativa' di cui alla legge  regionale  6
       marzo   1976,   n.   24  e  successive   modifiche   ed
       integrazioni,    è    autorizzata    per    l'esercizio
       finanziario 2008 la spesa annua di 225.000 migliaia  di
       euro.

                               Art. 25.
           Recupero degli edifici situati nei centri storici

         1.  L'Assessorato  regionale dei  lavori  pubblici  è
       autorizzato  a  stipulare, con le banche convenzionate,
       contratti  di  mutuo ventennale per un importo  massimo
       di  euro  300.000 per ciascuna unita abitativa,  con  i
       titolari  di  edifici situati nei  centri  storici  dei
       comuni  della Sicilia, per il restauro ed il ripristino
       funzionale  degli  immobili, o  di  porzioni  di  essi,
       ponendo  a  carico  del bilancio  regionale  il  totale
       costo degli interessi.

         2.  I mutui di cui al comma 1 possono coprire il  100
       per  cento del costo degli interventi di restauro e  di
       ripristino funzionale.

         3.   Per   le   finalità  del  presente  articolo   è
       autorizzato,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
       2008  un  limite  d'impegno ventennale dell'importo  di
       1000   migliaia  di  euro  cui  si  provvede  ai  sensi
       dell'articolo  3,  comma  2, lettera  l),  della  legge
       regionale 27 aprile 1999, n. 10.

                               Art. 26.
           Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10
                          ottobre 1994, n. 37

         1.  Al  fine  di armonizzare le disposizioni  di  cui
       all'articolo  2 della legge regionale 10 ottobre  1994,
       n.   37,  alla  normativa  di  cui  al  comma   1   bis
       dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1993, n. 237,  al
       comma  2  dell'articolo  2  della  legge  regionale  10
       ottobre  1994,  n.  37, dopo le parole   Enti  pubblici
       finanziatori'  sono aggiunte le parole   e  da  società
       abilitate   all'esercizio  del  credito,   secondo   la
       vigente normativa in materia'.

         2.  Relativamente alle garanzie assunte a carico  del
       bilancio della Regione, ai sensi dell'articolo 2  della
       legge  regionale  10 dicembre 1994, n.  37  l'Assessore
       regionale    per   la   cooperazione,   il   commercio,
       l'artigianato  e  la pesca è autorizzato  a  concludere
       transazioni con i creditori, nella misura  del  60  per
       cento    dei    debiti   garantiti,   con   contestuale
       liberazione integrale dei garanti.

         3.  Per  l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
       comma   2  si  procede  con  decreto  assessoriale   da
       emanarsi  entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore
       della presente legge.

                               Art. 27.
          Reiscrizione di economie in materia di artigianato

         1.  Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge
       regionale  8 luglio 1977, n. 47 e successive  modifiche
       e   integrazioni,  trovano  applicazione  sulle   somme
       perenti  agli  effetti amministrativi, eliminate  dalle
       scritture   contabili   della  Regione   nell'esercizio
       finanziario  2007, relative ad impegni assunti  per  le
       finalità  previste dagli articoli 27 e 28  della  legge
       regionale  18  febbraio 1986, n. 3 (U.P.B..  8.2.1.3.1,
       capitolo  344107  e U.P.B. 8.2.1.3.4, capitolo  343305)
       che  possono, con decreto del ragioniere generale della
       Regione,  su proposta dell'Assessore regionale  per  la
       cooperazione, il commercio, l'artigianato e  la  pesca,
       essere   destinati   ad  interventi  finalizzati   alla
       medesima legge ed al pagamento dei contributi in  conto
       interessi alle imprese artigiane e commerciali  erogati
       tramite    i   consorzi   fidi   così   come   previsto
       dall'articolo  72  della legge  regionale  23  dicembre
       2000,  n.  32 e dall'articolo 11 della legge  regionale
       21  settembre  2005,  n. 11 e successive  modifiche  ed
       integrazioni relativi agli anni pregressi 2004, 2005  e
       2006.

                               Art. 28.
             Trasferimento immobili al comune di Altofonte

         1.  Al  fine di consentire la ristrutturazione  e  il
       ripristino  degli  immobili  del   collegio  di  Maria'
       ricadenti nel territorio del comune di Altofonte, e  da
       oltre  cinquant'anni in stato di abbandono, l'Assessore
       regionale  per i beni culturali, ambientali  e  per  la
       pubblica  istruzione  è autorizzato  a  trasferire  gli
       immobili al patrimonio del comune di Altofonte.

                               Art. 29.
                Operatori del settore dello spettacolo

         1.  Il Governo della Regione istituisce un sistema di
       certificazione professionale dei singoli operatori  del
       settore  spettacolo sulla base dei criteri già adottati
       dalle   associazioni  professionali   riconosciute   in
       ambito nazionale.

                               Art. 30.
               Contributo al centro studi  Pio La Torre'

         1.   A   decorrere  dall'anno  2008  la  misura   del
       contributo   di   cui  all'articolo  10   della   legge
       regionale   7  agosto 1990, n. 21,  è  adeguata  a  180
       migliaia di euro.

                               Art. 31.
                       Trasporto pubblico locale

         1.  Dopo il comma 6 bis dell'articolo 27 della  legge
       regionale  22  dicembre 2005,  n.  19,  è  aggiunto  il
       seguente:

          6  ter.   La  spesa  autorizzata  per  gli  esercizi
       finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del  comma
       6   è  comprensiva  di  tutti  gli  oneri  relativi  ai
       corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.'

                               Art. 32.
                         Abrogazione di norme

         1.  L'articolo 16 della legge regionale  29  dicembre
       2003,  n. 21 e successive modifiche ed integrazioni,  è
       abrogato.

                               Art. 33.
                        Fondi globali e tabelle

         1.  Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui
       all'articolo  l0 della legge regionale 8  luglio  1977,
       n.  47  e successive modifiche ed integrazioni, per  il
       finanziamento  dei  provvedimenti  legislativi  che  si
       perfezionano dopo l'approvazione del bilancio,  restano
       determinati per ciascuno degli anni 2008, 2009  e  2010
       nelle   misure  indicate  nelle  tabelle   A'  e    B',
       allegate  alla presente legge, rispettivamente  per  il
       fondo  globale destinato alle spese correnti e  per  il
       fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

         2.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  c),
       della  legge  regionale  27  aprile  1999,  n.   l0   e
       successive  modifiche ed integrazioni, le dotazioni  da
       iscrivere  in bilancio per l'eventuale rifinanziamento,
       per  non  più  di  un anno, di spese in conto  capitale
       autorizzate  da  norme  vigenti  e  per  le  quali  nel
       precedente  esercizio sia previsto uno stanziamento  di
       competenza  sono stabilite negli importi indicati,  per
       l'anno 2008, nell'allegata tabella  C'.

         3.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  d),
       della  legge  regionale  27  aprile  1999,  n.  l0,  le
       autorizzazioni  di  spesa recate dalle  leggi  indicate
       nella  allegata tabella  D' sono ridotte degli  importi
       stabiliti, per ciascuno degli anni 2008, 2009  e  2010,
       nella tabella medesima.

         4.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  e),
       della legge regionale 27 aprile 1999, n. l0, così  come
       modificato  dall'articolo  56,  comma  1,  della  legge
       regionale  3  maggio 2001, n. 6, le  autorizzazioni  di
       spesa   recate  dalle  leggi  a  carattere  pluriennale
       indicate  nella  allegata tabella  E'  sono  rimodulate
       degli  importi  stabiliti,  per  ciascuno  degli   anni
       finanziari 2008, 2009 e 2010, nella tabella medesima.

         5.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  f),
       della  legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le  leggi
       di  spesa  indicate  nella allegata  tabella   F'  sono
       abrogate.

         6.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  g),
       della  legge  regionale  27 aprile  1999,  n.  l0,  gli
       stanziamenti  autorizzati in relazione  a  disposizioni
       di  legge la cui quantificazione è demandata alla legge
       finanziaria  sono  determinati  nell'allegata   tabella
        G'.

         7.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  h),
       della  legge  regionale  27  aprile  1999,  n.  l0,   i
       contributi  e  gli  altri trasferimenti  in  favore  di
       associazioni,  fondazioni,  centri  studio   ed   altri
       organismi  comunque  denominati,  nonché  delle   altre
       spese     continuative    annue    sono     determinati
       nell'allegata tabella  H'.

         8.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  i),
       della  legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le  spese
       autorizzate   relative   agli   interventi    di    cui
       all'articolo  200,  comma 1, della legge  regionale  23
       dicembre  2000,  n.  32, sono indicate  nella  allegata
       tabella  I'.

         9.  Ai  sensi  dell'articolo 3, comma 2, lettera  l),
       della  legge  regionale  27 aprile  1999,  n.  l0,  gli
       importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno  degli
       anni   considerati   dal  bilancio   pluriennale,   con
       l'indicazione  dell'anno  di  decorrenza  e   dell'anno
       terminale, sono determinati nell'allegata tabella  L'.

                               Art. 34.
             Effetti della manovra e copertura finanziaria

         1.   Gli  effetti  della  manovra  finanziaria  e  la
       relativa copertura derivanti dalla presente legge  sono
       indicati nel prospetto allegato.

         2.  Le disposizioni della presente legge si applicano
       con decorrenza dall'1 gennaio 2008.

                               Art. 35.

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
       ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in  vigore
       il giorno stesso della sua pubblicazione.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
       e di farla osservare come legge della Regione.
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XIV Legislatura
Numero 665
del 1.10.07
Gruppo Parlamentare
Iniziativa
Governativa
Firmatari
Cuffaro Salvatore Presidente Regione
Lo Porto Guido Assessore Bilancio
Argomenti
• Bilancio e contabilità regionale
Organo d'Esame
Aula
Relatore d'Aula
Savona Riccardo (UDC). Relatore di maggioranza
Ortisi Egidio (Partito Democratico). Relatore di minoranza
Allegato
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