N. 665-721-724/A
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA
Onorevoli colleghi,
la manovra finanziaria relativa al triennio 2008-
2010, che si sottopone all'attenzione dell'Aula con i
due provvedimenti (bilancio e finanziaria), trae
spunto dalla necessità di azzerare il deficit
tendenziale, che per l'anno 2008 pari a 2.034 milioni
di euro, attraverso l'adozione di alcune misure che
possono riassumersi: nell'acquisizione di maggiori
entrate, nel contenimento della spesa e nel ricorso al
mercato finanziario per il reperimento di ulteriori
risorse da destinare a spese produttive.
Il bilancio a legislazione vigente.
Il bilancio annuale di previsione per l'anno 2008,
redatto secondo lo schema introdotto dal comma 6
dell'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 1977 e
successive modifiche ed integrazioni, presenta a
legislazione vigente, un totale delle entrate e delle
spese pari a 24.081.530 migliaia di euro.
Tra le entrate si distinguono entrate correnti per
14.185.083 migliaia di euro ed entrate in conto
capitale per 1.104.903 migliaia di euro. L'avanzo
finanziario presunto derivante dalla gestione
dell'esercizio 2008 è pari a 8.791.544 migliaia di
euro di cui 7.500.000 migliaia di euro relativo ai
fondi corrispondenti ai trasferimenti dallo Stato e
dalla Ue e degli altri fondi a destinazione vincolata.
Le spese correnti, al netto del fondo accantonamento
avanzo, sono pari a 14.115.119 migliaia di euro,
mentre le spese in conto capitale ammontano a
8.499.452 migliaia di euro. Il rimborso di prestiti
incide per 225.415 migliaia di euro.
Il bilancio a legislazione vigente presenta,
altresì, (vedasi il quadro generale riassuntivo
allegato al bilancio) un risparmio pubblico (entrate
correnti meno spese correnti) di 69.964 migliaia di
euro e un saldo netto da impiegare (differenza tra
entrate finali e spese finali), al netto
rispettivamente delle entrate per l'accensione di
prestiti pari a zero e delle uscite del rimborso di
quelli contratti in precedenza) di 225.415 migliaia di
euro. I risultati del bilancio a legislazione vigente
non prevedono alcun ricorso al mercato finanziario.
Le azioni risultati dai documento finanziari
presentati dal governo finalizzate a colmare il
deficit che scaturisce dal quadro tendenziale
riportato nel DPEF 2008-2011 si concretizzano,
relativamente alle operazioni da attuare in base alla
vigente legislazione, attraverso i seguenti
interventi:
a) maggiori entrate per 730 milioni di euro (risorse
relative alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare che non si prevedono di realizzare
nell'anno 2007);
b) ulteriori riduzioni di spesa che riguardano il
contributo a favore dell'AA.FF.DD per 30.500 migliaia
di euro;
c) la riduzione della quota di compartecipazione
regionale alla spesa sanitaria per 363.980 migliaia di
euro; per il medesimo importo è previsto apposito
accantonamento negativo nella tabella A' Fondi
globali del disegno di legge finanziaria 2008;
d) la riduzione per 131.059 migliaia di euro di
interventi connessi a spese in conto capitale. Con la
manovra finanziaria, le risorse acquisite con il
ricorso al mercato nel rispetto delle disposizioni
vigenti (articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre
2003, n. 350), saranno destinate al finanziamento di
tali interventi;
e) la riduzione dei fondi di riserva, compresi i
fondi relativi alle regolazioni contabili per 396.000
migliaia di euro da ripristinare nella manovra
contenuta nel disegno di legge della finanziaria.
La manovra di bilancio come sopra articolata ha
sostanzialmente rideterminato un saldo netto da
impiegare pari a 225.415 migliaia di euro per il 2008
ed ha raggiunto l'obiettivo dell'azzeramento del
fabbisogno tendenziale riportato dal DPEF 2008-2011.
Il disegno di legge finanziaria
La manovra contenuta nel disegno di legge
finanziaria si basa essenzialmente sulla necessità di
ripristinare alcuni stanziamenti di bilancio tali da
ricondurli ai valori previsti dalla vigente
legislazione ovvero all'effettivo fabbisogno
operativo.
Il recupero delle risorse è stimato, per l'esercizio
finanziario 2008, in circa 297 milioni di euro, di cui
maggiori entrate finali per 250 milioni di euro e
riduzioni di spese per circa 47 milioni di euro.
Nel dettaglio, le maggiori entrate sono costituite
dalla previsione di gettito, nell'anno 2008, derivante
dai trasferimenti statali, previsti dalla legge
finanziaria dello Stato per l'anno 2007, a favore dei
soggetti affidatari del servizio di smaltimento dei
rifiuti urbani effettuato mediante
termovalorizzazione, per 250.000 migliaia di euro.
Rimanendo nell'ambito delle maggiori risorse derivanti
dalla manovra finanziaria si contabilizzano, fra le
minori spese finali, riduzioni di precedenti
autorizzazioni legislative di spesa che producono un
recupero di risorse per complessivi 46.307 migliaia di
euro, di cui 121 migliaia di euro da riduzioni operate
nella Tabella H' per rideterminazione degli oneri per
contributi ad enti e associazioni e per 46.186
migliaia di euro dalla minore assegnazione di risorse
a favore dei comuni per effetto del comma 16
dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria
2008.
Va evidenziato che, al fine di aggiornare le
previsioni contenute nel progetto di bilancio 2008 e
nel connesso disegno di legge finanziaria, la Giunta
di Governo ha successivamente depositato
all'Assemblea, in data 10 gennaio 2008, i disegni di
legge nn. 721 e 723 riferentisi al disegno di legge
finanziaria e 722 e 724 riguardanti il disegno di
legge di bilancio.
Va sottolineato che i nuovi testi, per le parti di
competenza, sono stati inviati per il parere alle
competenti Commissioni legislative di merito, pur nel
ridotto spazio temporale derivante dalle
determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari e dalle necessità di approvare, in
tempi rapidi, i disegni di legge, per scongiurare
l'esercizio provvisorio del bilancio.
Ai documenti originari, in particolare, sono state
inserite le necessarie variazioni discendenti
dall'applicazione delle leggi regionali nel frattempo
approvate dall'Assemblea:
1) legge regionale 5 dicembre 2007, n. 23
concernente Modifiche ed integrazioni all'articolo 6
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Disposizioni in materia di Commissione di
conciliazione', con la quale, tra l'altro, sono stati
autorizzate maggiori spese per gli esercizi finanziari
2008 e 2009, rispettivamente di 250 migliaia di euro
annui (capitoli 108555 e 108556);
2) legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24 recante
norme per la Stabilizzazione del personale addetto
alla catalogazione dei beni culturali della Regione',
con la quale è previsto un onere continuativo annuo di
13.000 migliaia di euro, che trova momentaneamente
allocazione in un apposito fondo iscritto nella
rubrica Bilancio e Tesoro', (capitolo 212033);
3) legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25
concernente Interventi a favore delle attività
teatrali' che reca effetti finanziari per gli anni
2008 e 2009;
4) legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 recante
Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime
del mare' laddove si rinvia alla tabella G' della
legge finanziaria la quantificazione degli oneri per
gli esercizi finanziari 2008-2009-2010 (capitolo
348102).
Inoltre, si è provveduto ad effettuare:
a) variazioni compensative per definire il percorso
contabile già avviato con l'approvazione della legge
regionale 19 aprile 2007, n. 11, recante norme per il
Riordino delle aziende autonome termali di Sciacca e
Acireale' con la quale si dispone, tra l'altro, il
passaggio in un ruolo speciale regionale del personale
in servizio presso le aziende medesime (capitoli
108142 e 108143, 108144);
b) adeguare gli stanziamenti per consentire il
pagamento di quote associative connesse all'adesione
della Regione ad alcuni organismi nazionali,
comunitari etc.( capitoli 104520,105702,105701);
c) adeguare lo stanziamento al fine di consentire la
salvaguardia dei beni demaniali ed immobili
patrimoniali della Regione (capitolo 508006) non
transitati nel fondo immobiliare previsto
dall'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2004;
d) adeguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli
a seguito di concessione di assensi rilasciati dopo il
1 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 11 della legge
regionale n. 47 del 1977;
e) adeguamento degli stanziamenti dei capitoli
relativi al trattamento economico del personale, per
il triennio 2008-2010, in relazione alle variazioni
apportate per effetto dei rinnovi contrattuali
dell'area dirigenziale nonché, per quanto riguarda il
comparto non dirigenziale sia a tempo indeterminato
che a tempo determinato, ai maggiori oneri
autorizzati;
f) a seguito dell'applicazione del CCRL dell'area
dirigenziale degli stanziamenti di alcuni capitoli
inerenti gli stipendi del personale dirigenziale;
g) adeguamento dei fondi per la contrattazione
economica biennale del personale con qualifica non
dirigenziale della Regione e del personale
dirigenziale relativo agli enti sottoposti a vigilanza
da parte dell'amministrazione regionale;
h) adeguamento del fondo da utilizzarsi per i
coofinanziamenti regionali, per obblighi discendenti
da specifiche norme nazionali;
i) adeguamento degli stanziamenti di bilancio e di
alcuni capitoli relativi ai limiti d'impegno per
esigenze scaturenti dall'allineamento' alle rate
consolidate di alcuni capitoli relativi ai limiti
d'impegno.
Per quanto riguarda le variazioni apportate alle
tabelle allegate al disegno di legge finanziaria 2008,
si segnala in particolare che si è tenuto conto degli
effetti finanziari, in termini di risparmio di spesa,
scaturente dalla disposizione in atto contenuta nel
predetto disegno di legge relativa agli interventi in
favore degli enti locali. Il Governo ha ritenuto
inoltre opportuno prevedere un accantonamento nel
fondo globale di parte corrente finalizzato al credito
d'imposta per investimenti e crescita dimensionale
delle imprese. E' stato altresì previsto nella
specifica tabella L' un nuovo limite d'impegno per la
definizione del contenzioso tra Regione e Snam Rete
Gas.
Le note di variazioni al bilancio ed alla
finanziaria hanno inoltre considerato la previsione di
un maggiore gettito di entrata connesso al prelievo
fiscale dovuto sugli apparecchi e congegni di gioco
(capitolo 1614) per effetto del positivo andamento
dell' entrata medesima registrato negli ultimi
esercizi finanziari.
Dal lato della spesa sono state inserite ulteriori
variazioni al fine di ottemperare a particolari
esigenze collegate ad alcuni interventi di preminente
rilevanza. Si citano, in particolare, gli adeguamenti
sugli stanziamenti previsti dalle leggi regionali per
il settore teatrale e del cinema, gli aggiornamenti
delle previsioni per gli interventi previsti in
materia di turismo, ESA, IRVV, consorzi di bonifica,
la destinazione di maggiori risorse per la
realizzazione di opere pubbliche e di consolidamento
di centri situati in zone franose attraverso
l'utilizzo di parte delle risorse già destinate alla
realizzazione di interventi per opere marittime
comunque finanziate con risorse extraregionali
(capitoli 672013, 672008).
Si evidenzia inoltre che in applicazione
dell'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2007,
n. 27 le agevolazioni, di cui all' articolo 11 della
1egge regionale n. 11 del 2005, relative
all'erogazione dei contributi in favore dei consorzi
garanzia fidi per concorso interessi, si intestano
esclusivamente al dipartimento finanze.
L'effetto complessivo delle nuove quantificazioni
non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già
iscritti in bilancio.
L'equilibrio finanziario della manovra nel suo
complesso, si realizza con una riduzione dello
stanziamento del capitolo 219205 relativo alle
restituzioni e rimborsi di imposte indirette (spese
obbligatorie) di 20.553 milioni di euro.
Le modifiche che vengono introdotte nelle tabelle
della finanziaria comportano un incremento complessivo
della manovra di poco più 10.000 migliaia di euro.
Le maggiori entrate che vengono iscritte si
riferiscono, come già rilevato, al Cap. 1614
Prelievo .sugli apparecchi e congegni di gioco la
cui dotazione passa da una previsione di 1.000
migliaia di euro ad una previsione di 20.000 migliaia
di euro sempre per il 2008 con un incremento appunto
di 19.000 migliaia di euro.
Va sottolineato che la manovra finanziaria, come
modificata nelle successive note di variazione,
autorizza un ricorso al mercato finanziario pari, per
il 2008, a 774,720 migliaia di euro
A tal proposito occorre precisare che, in seguito al
dibattito sviluppatosi in Commissione, e recependo le
osservazioni poste dall'Ufficio bilancio
dell'Assemblea, è stato approvato ed inserito nel
testo esitato per l'Aula, un emendamento governativo
che esclude, tra gli interventi finanziabili con
l'indebitamento, le misure per cofinanziare il
programma operativo dei fondi europei, 2007-2013; per
analoghe valutazioni è stata inoltre soppressa la
tabella M che riportava una serie di interventi non
rispondenti ai criteri stabiliti dalla legge 350/2003.
In ordine alla maggiore spesa sanitaria, gravante
sul bilancio regionale, quantificata in 363.980
migliaia di euro per il 2008, va sottolineato che, in
esito alla approfondita discussione svoltasi in
Commissione, al testo originario è stato approvato un
emendamento governativo, sostitutivo dell'originario
c. 23 dell'articolo 1 del disegno di legge
finanziaria, che destina alle suddette finalità le
entrate derivanti dal gettito delle accise sui
prodotti petroliferi discendenti dalla definizione del
contenzioso istaurato con lo Stato per l'applicazione
del comma 832 della finanziaria nazionale dell'anno
scorso.
Ritengo opportuno rilevare che le modifiche
ulteriori apportate dalla Commissione ai testi dei
documenti finanziari all'esame hanno recepito e
confermato la caratterizzazione di contenimento della
spesa, di razionalizzazione dei suddetti disegni di
legge con il contributo di tutte le parti politiche,
in un confronto che è stato proficuo e sempre
costruttivo.
DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno
2008
Art. 1.
Risultati differenziali
e ricorso al mercato
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e
considerati gli effetti della presente legge, il saldo
netto da finanziare per l'anno 2008 è determinato in
termini di competenza in 537.954 migliaia di euro.
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge
sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per
l'anno 2009 è determinato un saldo netto da finanziare
pari a 26.776 migliaia di euro, mentre per l'anno 2010
è determinato un saldo netto da finanziare pari a
63.893 migliaia di euro.
3. L'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze è autorizzato ad effettuare operazioni
finanziarie per il finanziamento di investimenti
coerenti con l'articolo 3, comma 18, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, per un ammontare complessivo
pari a 774.720 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2008 e 241.000 migliaia di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010.
4. Per l'esercizio finanziario 2008 continuano ad
applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 2
della legge regionale 30 gennaio 2006, n. l.
Art. 2.
Disposizioni in materia di residui attivi
1. Le entrate accertate contabilmente fino
all'esercizio 2006 a fronte delle quali, alla chiusura
dell'esercizio 2007, non corrispondono crediti da
riscuotere nei confronti di debitori certi, sono
eliminate dalle scritture contabili della Regione
dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del ragioniere generale della
Regione, su indicazione delle competenti
amministrazioni, si procede all'individuazione delle
somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di
detto decreto è allegata al rendiconto generale della
Regione per l'esercizio finanziario 2007.
3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma
del comma 1, sussistano eventuali crediti, si provvede
al loro accertamento all'atto della riscossione con
imputazione al conto della competenza dei pertinenti
capitoli di entrata.
Art. 3.
Disposizioni in materia di residui passivi e di
residui perenti
1. Le somme perenti agli effetti amministrativi
relative ad impegni assunti fino all'esercizio
finanziario 1997, non reiscritte in bilancio entro la
chiusura dell'esercizio finanziario 2007, sono
eliminate dalle scritture contabili della Regione
dell'esercizio medesimo.
2. Con successivi decreti del ragioniere generale
della Regione si procede all'individuazione delle
somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di
detti decreti è allegata al rendiconto generale della
Regione per l'esercizio finanziario 2007.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico
del bilancio della Regione fino all'esercizio 2006 e
quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio
2005, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2007
non corrispondono obbligazioni giuridicamente
vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili
della Regione dell'esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si
applicano alle spese per esecuzione di opere qualora
il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli
enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni
che indicono la gara, stabilendo le modalità di
appalto.
5. Con successivi decreti del ragioniere generale
della Regione, su indicazione delle competenti
amministrazioni, si procede all'individuazione delle
somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di
detti decreti è allegata al rendiconto generale della
Regione per l'esercizio finanziario 2007.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi
dei commi 1 e 3, sussista ancora l'obbligazione della
Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del
comma 1, sia documentata l'interruzione dei termini di
prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le
disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a
quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in
mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in
bilancio delle relative somme, da effettuarsi con
successivi decreti del ragioniere generale della
Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed
integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale
7 agosto 1997, n. 30.
7. Le disposizioni contenute dal precedente articolo
2 e dal presente articolo si applicano anche
all'Azienda delle foreste demaniali della Regione.
Art. 4.
Accantonamento negativo
1. In relazione all'accertamento delle entrate
destinate al finanziamento del servizio per il
trattamento ed utilizzo, mediante termovalorizzatori,
della frazione dei rifiuti urbani al netto della
raccolta differenziata prodotta nei comuni della
Regione, è disposto uno specifico accantonamento
negativo previsto nella tabella A' allegata alla
presente legge. Il ragioniere generale della Regione è
autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento,
le relative somme ai pertinenti capitoli del
corrispondente accantonamento positivo.
Art. 5.
Attuazione articolo 1, comma 832, della legge 27
dicembre 2006, n. 296
1. Le entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, discendenti dalla definizione del
contenzioso instaurato con lo Stato per l'applicazione
del medesimo comma, sono destinate, con decreto del
ragioniere generale della Regione, al finanziamento
della maggiore spesa prevista dall'articolo 1, comma
830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6.
Assegnazioni in favore delle autonomie locali
1. Nelle more della definizione della
compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche riscossa nel
territorio della Regione, da attuare ai sensi
dell'articolo 1, commi da 189 a 193, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2008-2010, le
assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo
svolgimento delle funzioni amministrative conferite in
base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno
allo sviluppo, sono quantificate nella misura
stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge
regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o
più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione
dei comuni delle isole minori, per una quota non
inferiore al 7,5 per cento con obbligo di incremento
annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o
nella maggiore misura che sarà deliberata nella
conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di
investimento. Qualora entro la chiusura dell'esercizio
finanziario 2008 non viene definita la misura della
predetta compartecipazione, stabilita tenendo conto
dell'equilibrio economico finanziario del bilancio
della Regione, l'assegnazione in favore dei comuni è
stabilita in 780.000 migliaia di euro.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è
effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dell'articolo
21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005,
n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'iscrizione in bilancio e la relativa
erogazione, al netto delle quote destinate a spese di
investimento e di quelle destinate a specifiche
finalità in base alla legislazione vigente, è
effettuata tenendo conto delle disposizioni previste
dall' articolo 18 della legge regionale 5 novembre
2004, n. 15.
4. Per il triennio 2008-2010, le assegnazioni
annuali in favore delle province, per lo svolgimento
delle funzioni amministrative conferite in base alla
legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo
sviluppo, sono determinate detraendo allo stanziamento
previsto nel bilancio regionale per l'anno 2001, la
somma corrispondente al trattamento economico
fondamentale, accessorio ed oneri riflessi del
personale delle soppresse aziende autonome provinciali
per l'incremento turistico di cui agli articoli 5 e
10 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10,
transitato alla Regione e l'importo relativo alle
entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio
antecedente a quello di riferimento a titolo di
imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni. Sulla base dei dati
comunicati, in base alle risultanze dei rendiconti da
ciascuna provincia regionale, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al dipartimento regionale delle finanze e del credito,
la ragioneria generale provvede alle conseguenti
variazioni di bilancio. Ciascuna provincia destina a
spese d'investimento una quota pari ad almeno il 7,5
per cento con l'obbligo di incremento annuale della
stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior
misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-
Autonomie locali.
5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è
effettuata, secondo le modalità previste dall'articolo
76, comma l, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
e successive modifiche ed integrazioni.
6. All'articolo 76 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, a
valere sulle risorse di cui al presente articolo, è
costituito un apposito fondo con vincolo di specifica
destinazione, cui confluisce una quota non inferiore
al 25 per cento delle predette risorse, da ripartire
con le modalità di cui al comma 1 del presente
articolo, a favore dei comuni, per gli interventi in
materia di diritto allo studio ed assistenza
scolastica nonché per interventi in favore dei
soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n.
22 e successive modifiche ed integrazioni'.
7. L'Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e le autonomie locali, con proprio
decreto da adottarsi previa deliberazione della Giunta
di Governo, determina le modalità di funzionamento ed
i componenti della segreteria di cui all'articolo 43,
comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,
come modificato dall'articolo 100 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2.
8. Agli oneri di cui al comma 7 e a quelli necessari
per il funzionamento della Conferenza Regione-
Autonomie locali si provvede con parte delle
disponibilità del capitolo 183303 Fondo per le
Autonomie locali' di cui all'articolo 29, comma 1,
della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2.
9. Una quota pari al 30 per cento dei fondi previsti
dall'articolo 76, comma 4, della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, è destinata alle finalità previste
dall' articolo 4 della legge regionale 31 dicembre
2007, n. 27.
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 98 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il
seguente:
3. Per i rapporti definiti alla data di entrata in
vigore della presente legge è riservata una quota pari
a 2.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione
al debito accertato, a valere sui fondi delle
autonomie locali'.
11. Per gli interventi previsti dalla delibera della
Giunta regionale n. 440 del 13 novembre 2007, al fine
di garantire la copertura finanziaria per gli
interventi di somma urgenza già effettuati con
ordinanze dei sindaci ed accertati dal dipartimento
regionale della protezione civile, è autorizzata
l'assegnazione di 3.000 migliaia di euro a valere sui
fondi previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2.
12. All'articolo 17 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, al comma 1 le parole del 2,5
per cento' sono cassate ed è aggiunto il seguente
comma:
2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2008, è autorizzata la
spesa di 1.650 migliaia di euro'.
Art. 7.
Differimento del termine per la definizione
delle pratiche sanatoria edilizia
1. Al comma 1 dell' articolo 46 della legge
regionale 8 febbraio 2007, n. 2, le parole entro il
31 dicembre 2007' sono sostituite con le parole entro
il 31 dicembre 2008'.
Art. 8.
Trattamento economico accessorio
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
presente legge il trattamento economico accessorio dei
contratti in essere stipulati dai dirigenti regionali
con i responsabili delle strutture di massima
dimensione della Regione deve essere rinegoziato
tenendo conto degli importi assegnati a ciascun
dipartimento, ufficio di diretta collaborazione
all'opera del Presidente o dell'Assessore ed ufficio
speciale a seguito del riparto effettuato ai sensi
dell'articolo 66 del contratto collettivo regionale di
lavoro del personale con qualifica dirigenziale della
Regione e degli enti di cui all'articolo l della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10, per il quadriennio
giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003
e 2004-2005.
Art. 9.
Oneri salario accessorio
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale
1 febbraio 2006, n. 4, dopo la parola tabelle' sono
inserite le seguenti: A decorrere dall'esercizio
2007, in coerenza con i contratti collettivi, si
provvede annualmente con appositi stanziamenti, da
iscrivere nella legge di approvazione del bilancio
della Regione, per la dotazione separata relativa agli
oneri salariali accessori. Le erogazioni a tal fine
contrattualizzate per l'anno 2006, prioritariamente
finalizzate all'erogazione di servizi di pubblico
interesse per l'erogazione di servizi all'utenza,
trovano conferma nelle disponibilità esistenti nel
relativo esercizio finanziario.
Art. 10.
Cittadini disabili
1. Le province regionali e i comuni della Regione,
devono assicurare locali, personale, ausili tecnici e
mezzi indispensabili per l'esercizio delle rispettive
funzioni ai cittadini disabili, di cui all'articolo 3,
commi 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
chiamati a cariche elettive o a incarichi presso
organi istituzionali. All'onere del presente articolo
si provvede mediante parte delle disponibilità, sino
alla misura dell' 1 per cento del fondo per le
autonomie locali.
Art. 11.
Agenzia regionale per i rifiuti e le acque
1. All'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le parole Ente
strumentale della Regione';
b) al comma 2 le parole da ed è posta ' sino a
indirizzi programmatici' sono sostituite dalle
seguenti: il Presidente della Regione fissa con
proprie direttive gli indirizzi programmatici
dell'attività dell'Agenzia avvalendosi del
dipartimento regionale del bilancio e tesoro,
ragioneria generale della Regione, che verifica in via
successiva il rispetto di detti indirizzi da parte
dell'Agenzia nell'esercizio della propria attività';
c) al comma 9, lettera b), dopo le parole del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502' sono
aggiunte le seguenti , sostituendo il direttore con
il Presidente dell' Agenzia';
d) al comma 11 le parole salve le disposizioni di
cui al presente articolo,' sono sostituite dalle
parole ed alle competenze dei suoi organi
collegiali';
e) alla fine del comma 11 è aggiunto il seguente
periodo A tal fine il Presidente della Regione si
avvale del dipartimento regionale del bilancio e del
tesoro, ragioneria generale della Regione'.
Art. 12.
Protezione civile
1. Il dipartimento regionale del personale, in
attuazione del comma 553 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzato a procedere
all'inquadramento del personale individuato dal
medesimo comma, anche in soprannumero, nel ruolo di
cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10.
2. Agli oneri discendenti dall' applicazione del
comma 1, valutati, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2008, in 4.700 migliaia di euro annui,
comprensivi del salario accessorio ed oneri sociali,
si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 mediante
riduzione di pari importo della spesa autorizzata con
il comma 4 dell' articolo 1 della legge regionale 21
agosto 2007, n. 15. Per gli esercizi finanziari
successivi la relativa spesa trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione 2008-2010, U.P.B.
4.2.1.5.2.
3. Con decreto del ragioniere generale della
Regione, su proposta del dirigente generale del
dipartimento personale, sono apportate al bilancio
della Regione le conseguenti variazioni.
4. Per le finalità previste dall'articolo 7 della
legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è autorizzata
per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di 250
migliaia di euro.
Art. 13.
Procedure per l'assunzione del personale
1. E' fatto obbligo alle società costituite o
partecipate dalla Regione, dalle province e dai
comuni, il cui capitale risulti a maggioranza
pubblica, il rispetto delle procedure di evidenza
pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di
personale.
Art. 14.
Programmazione fondi europei 2007-2013
1. Per ciascuna misura e per ciascun asse degli
interventi previsti nel Programma operativo-Sicilia
2007-2013, il Governo regionale annualmente pubblica e
relaziona all'Assemblea regionale siciliana,
congiuntamente all'esame del DPEF, sullo stato degli
impegni di spesa pubblica e dei corrispondenti
pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, i
beneficiari dei fondi erogati e la tipologia degli
interventi attivati, nonché ogni altro elemento di
conoscenza e valutazione sia quantitativo che
qualitativo del programma.
Art. 15.
Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti
1. All'articolo 33 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole nel
territorio siciliano' aggiungere le seguenti la sua
attività è rivolta anche ai detenuti siciliani che
scontano la pena al di fuori del territorio regionale
e/o nel caso in cui essi abbiano richiesto
l'intervento del Garante durante la loro detenzione in
Sicilia e nella località di destinazione non sia
presente la figura del Garante regionale dei diritti
dei detenuti';
b) al comma 6 dopo le parole funzionamento
dell'ufficio' aggiungere le seguenti e per ogni altra
iniziativa di pertinenza promossa dal Garante ivi
comprese le attività di assistenza e comunicazione
istituzionalmente previste'.
2. L'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca,
relativamente alla presentazione delle istanze e delle
istruttorie di cui alla legge regionale 19 agosto
1999, n. 16, si avvale dell'ufficio del Garante per la
tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.
3. Per le finalità di cui alla legge regionale 19
settembre 1999, n. 16, è autorizzata, per ciascuno
degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, la spesa
annua di 500 migliaia di euro.
4. Al personale regionale con qualifica non
dirigenziale in servizio presso l'ufficio del Garante
per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e
per il loro reinserimento sociale, si applica, per il
trattamento accessorio, l'articolo 88 del contratto
collettivo regionale di lavoro, quadriennio giuridico
2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
Art. 16.
Revoca contributi
1. I contributi concessi, a qualsiasi titolo, dalla
Regione sono revocati qualora sia accertata, a carico
dei soggetti beneficiari evasione fiscale e
contributiva.
Art. 17.
Costituzione parte civile
1. Fermo restando il diritto della Regione e degli
enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, di costituirsi parte civile nei
confronti di qualunque cittadino imputato di reati
connessi all'associazione mafiosa, è fatto obbligo
alle amministrazioni di cui sopra di promuovere
azioni civili di risarcimento di danni quando sia
intervenuta sentenza penale di condanna passata in
giudicato riguardante pubblici amministratori o
dipendenti delle amministrazioni medesime.
Art. 18.
Riscossione agevolata dei crediti della Regione
1. Il termine per la presentazione delle istanze per
accedere alla definizione agevolata dei crediti
vantati dalla Regione in materia di beni demaniali e
patrimoniali, ai sensi dell'articolo 6 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive
modifiche ed integrazioni, è prorogato al 30 giugno
2008'.
Art. 19.
Modifica scadenza - limite di impegno
1. Alla tabella L' allegata alla legge 28 dicembre
2004, n. 17, l'anno terminale 2019' del limite di
impegno di 4.067 migliaia di euro autorizzato per le
finalità della legge 9 agosto 2002, n. 178 e
successive modifiche, U.P.B. 2.2.2.6.6, capitolo
542946, è sostituito con l'anno 2013'.
Art. 20.
Tabella H - Modifica denominazione
1. All'U.P.B. 2.3.1.3.2, capitolo 148102, dopo le
parole Contributo per le spese di funzionamento ai
consorzi agrari funzionanti in regime ordinario'
aggiungere le parole e specificatamente per il
Consorzio agrario di Palermo per le finalità
dell'articolo 29 del Regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEARS)'.
Art. 21.
Enoteca regionale della Sicilia
1. Nell'ambito del programma annuale di attività
istituzionale, l'Istituto regionale della vite e del
vino è autorizzato ad erogare un contributo annuo da
destinare alle sedi Enoteca regionale della Sicilia
occidentale e della Sicilia orientale, a valere sulla
disposizione finanziaria assegnata all'Istituto per le
finalità di cui all'articolo 5, comma 4, della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 5.
Art. 22.
Programmazione opere pubbliche
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito
dall'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, per
l'anno 2008 il programma triennale e l'elenco annuale
delle opere pubbliche sono adottati anche
separatamente dall'approvazione del bilancio di
previsione e comunque entro il 30 giugno 2008.
Art. 23.
Attività di studio, progettazione, direzione dei
lavori ed accessorie
1. Dopo il comma 11 dell'articolo 17 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo
11 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e succes
sive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente
comma:
11 bis. Nelle gare ad evidenza pubblica e nelle
procedure negoziate per l'affidamento degli incarichi
professionali di cui ai commi 10 e 11, sono escluse le
offerte che presentano un ribasso dell'onorario
superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media
di tutte le offerte ammesse'.
Art. 24.
Piano regionale dell'offerta formativa
1. Per il finanziamento del Piano regionale
dell'offerta formativa' di cui alla legge regionale 6
marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed
integrazioni, è autorizzata per l'esercizio
finanziario 2008 la spesa annua di 225.000 migliaia di
euro.
Art. 25.
Recupero degli edifici situati nei centri storici
1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è
autorizzato a stipulare, con le banche convenzionate,
contratti di mutuo ventennale per un importo massimo
di euro 300.000 per ciascuna unita abitativa, con i
titolari di edifici situati nei centri storici dei
comuni della Sicilia, per il restauro ed il ripristino
funzionale degli immobili, o di porzioni di essi,
ponendo a carico del bilancio regionale il totale
costo degli interessi.
2. I mutui di cui al comma 1 possono coprire il 100
per cento del costo degli interventi di restauro e di
ripristino funzionale.
3. Per le finalità del presente articolo è
autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario
2008 un limite d'impegno ventennale dell'importo di
1000 migliaia di euro cui si provvede ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 26.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10
ottobre 1994, n. 37
1. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994,
n. 37, alla normativa di cui al comma 1 bis
dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1993, n. 237, al
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10
ottobre 1994, n. 37, dopo le parole Enti pubblici
finanziatori' sono aggiunte le parole e da società
abilitate all'esercizio del credito, secondo la
vigente normativa in materia'.
2. Relativamente alle garanzie assunte a carico del
bilancio della Regione, ai sensi dell'articolo 2 della
legge regionale 10 dicembre 1994, n. 37 l'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca è autorizzato a concludere
transazioni con i creditori, nella misura del 60 per
cento dei debiti garantiti, con contestuale
liberazione integrale dei garanti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2 si procede con decreto assessoriale da
emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 27.
Reiscrizione di economie in materia di artigianato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche
e integrazioni, trovano applicazione sulle somme
perenti agli effetti amministrativi, eliminate dalle
scritture contabili della Regione nell'esercizio
finanziario 2007, relative ad impegni assunti per le
finalità previste dagli articoli 27 e 28 della legge
regionale 18 febbraio 1986, n. 3 (U.P.B.. 8.2.1.3.1,
capitolo 344107 e U.P.B. 8.2.1.3.4, capitolo 343305)
che possono, con decreto del ragioniere generale della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca,
essere destinati ad interventi finalizzati alla
medesima legge ed al pagamento dei contributi in conto
interessi alle imprese artigiane e commerciali erogati
tramite i consorzi fidi così come previsto
dall'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32 e dall'articolo 11 della legge regionale
21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed
integrazioni relativi agli anni pregressi 2004, 2005 e
2006.
Art. 28.
Trasferimento immobili al comune di Altofonte
1. Al fine di consentire la ristrutturazione e il
ripristino degli immobili del collegio di Maria'
ricadenti nel territorio del comune di Altofonte, e da
oltre cinquant'anni in stato di abbandono, l'Assessore
regionale per i beni culturali, ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato a trasferire gli
immobili al patrimonio del comune di Altofonte.
Art. 29.
Operatori del settore dello spettacolo
1. Il Governo della Regione istituisce un sistema di
certificazione professionale dei singoli operatori del
settore spettacolo sulla base dei criteri già adottati
dalle associazioni professionali riconosciute in
ambito nazionale.
Art. 30.
Contributo al centro studi Pio La Torre'
1. A decorrere dall'anno 2008 la misura del
contributo di cui all'articolo 10 della legge
regionale 7 agosto 1990, n. 21, è adeguata a 180
migliaia di euro.
Art. 31.
Trasporto pubblico locale
1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 27 della legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è aggiunto il
seguente:
6 ter. La spesa autorizzata per gli esercizi
finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma
6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai
corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.'
Art. 32.
Abrogazione di norme
1. L'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, è
abrogato.
Art. 33.
Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui
all'articolo l0 della legge regionale 8 luglio 1977,
n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano
determinati per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010
nelle misure indicate nelle tabelle A' e B',
allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo globale destinato alle spese correnti e per il
fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. l0 e
successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da
iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento,
per non più di un anno, di spese in conto capitale
autorizzate da norme vigenti e per le quali nel
precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di
competenza sono stabilite negli importi indicati, per
l'anno 2008, nell'allegata tabella C'.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. l0, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella allegata tabella D' sono ridotte degli importi
stabiliti, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010,
nella tabella medesima.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. l0, così come
modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge
regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale
indicate nella allegata tabella E' sono rimodulate
degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni
finanziari 2008, 2009 e 2010, nella tabella medesima.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi
di spesa indicate nella allegata tabella F' sono
abrogate.
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. l0, gli
stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni
di legge la cui quantificazione è demandata alla legge
finanziaria sono determinati nell'allegata tabella
G'.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. l0, i
contributi e gli altri trasferimenti in favore di
associazioni, fondazioni, centri studio ed altri
organismi comunque denominati, nonché delle altre
spese continuative annue sono determinati
nell'allegata tabella H'.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese
autorizzate relative agli interventi di cui
all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella allegata
tabella I'.
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l),
della legge regionale 27 aprile 1999, n. l0, gli
importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale, con
l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno
terminale, sono determinati nell'allegata tabella L'.
Art. 34.
Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la
relativa copertura derivanti dalla presente legge sono
indicati nel prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano
con decorrenza dall'1 gennaio 2008.
Art. 35.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.